Fringe benefit esenti fino a 3000 euro. Novità per anno 2023 – news 007/2023

Arrivano dall’Agenzia delle Entrate i tanto attesi chiarimenti (con la circolare 23/E del 1° Agosto) sulle modalità applicative del nuovo limite di 3.000 euro per i fringe benefit, previsto dalla legge di conversione del decreto Lavoro.

Si ricorda che il Decreto Lavoro n. 48/2023, convertito in legge 85/2023 ha previsto l’innalzamento del limite di esenzione di beni e servizi dagli ordinari 258,23 annui a 3.000 euro per il solo anno 2023 ma solo per i lavoratori con figli a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR.

La norma
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 40 del decreto lavoro ha previsto, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’art. 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR.

Per quanto riguarda gli ambiti oggettivi, l’Agenzia ricorda che ai sensi dell’art. 51, co. 3, del TUIR, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Pertanto, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale potranno riguardare anche utenze relative o intestate al coniuge o ai familiari di cui all’art. 12 del TUIR.
No al doppio beneficio in relazione alle medesime spese.

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